Sicurezza cantiere

LINEA VITA

 

L’importanza della sicurezza nei cantieri edili


Se in ogni ambiente di lavoro, se per tutti i lavoratori sono indispensabili adeguate misure di prevenzione e tutela della sicurezza, quello del cantiere edile può essere senza dubbio annoverato tra i settori che più necessitano di accortezza, di vigilanza e dell’adempimento di ogni indicazione e dettaglio previsto dal Testo unico sicurezza sul lavoro, dalla normativa e delle prassi a esso correlate.



Il cantiere è storicamente un luogo di lavoro molto pericoloso, un luogo dove debbono primeggiare e rendersi evidenti quotidiane buone pratiche, continue attenzioni da parte di ogni attore presente e operante. Dal lavoratore ai datori di lavoro, il committente e il responsabile dei lavori, passando per le figure addette alla sicurezza come l’RSPP fino ad arrivare al Coordinatore della sicurezza. Professionista deputato ed eletto dalla norma alla conduzione organica e costante delle opere nel pieno rispetto della legge, della salute e della qualità del lavoro.


In questo sito affrontiamo in una maniera che si spera venga considerata utile, quanto di fondamentale, necessario e vitale ci sia da osservare nei cantieri edili. Quanto nella quotidianità, nel lavoro che avanza giorno dopo giorno, nel corso delle stagioni, con i cambi climatici e ambientali, col repentino e frequente cambio di “location”, di colleghi, di compagni risulti essenziale al fine di tutelare la propria sicurezza se si è operai o la sicurezza degli operai stessi se si è responsabili, datori di lavoro, coordinatori.

Affrontiamo ogni argomento, accompagnando le pagine con aggiornamenti settimanali, news e approfondimenti, dai quali cercheremo di trarre spunto, conoscenza e commento dell’evoluzione della normativa, di come si muove la legge in Italia e in Europa, di quanto c’è sapere e che sia meglio apprendere. Per una formazione accompagnata e corredata dal giusto aggiornamento continuo e che rinfreschi la memoria e le intenzioni.



Dalla normativa e dal D.lgs 81/08, passando per la 494, ai DPI, ai ponteggi, e poi i documenti, il DUVRI, il DURC per le imprese, il POS fino ad arrivare ai corsi per la sicurezza dei lavoratori edili, per RLS e RSPP e le lezioni destinate a chi stia per compiere il suo primo ingresso in cantiere.


Il piano sicurezza in cantiere, progettare la protezione e le emergenze



La sicurezza in cantiere non è qualcosa di estemporaneo o inventato sul luogo. Non si ottiene quindi con rimedi giornalieri di fortuna o inventati seduta stante. La sicurezza deve essere il primo e fondamentale elemento tra tutti quelli che costituiscono l’essenza e la realtà del cantiere edile. L’edilizia è un settore storicamente ad alto rischio, un settore che occupa centinaia di lavoratori e che quindi più e come qualsiasi altro settore deve osservare rigide regole e rigidi prassi. Un settore quindi dove la sicurezza deve essere pianificata, scritta, controllata, monitorata e riportata su carta e su documentazione nei giorni fino alla fine delle lavorazioni.



Tutto nel cantiere edile deve essere pianificato, in un piano di sicurezzatotale che assomma diversi e indispensabili piani sui quali si poggia l’architrave della prevenzione e della vigilanza dei lavoratori. Un piano che ha al suo vertice il PSC Piano di sicurezza e coordinamento e il POS Piano operativo di sicurezza. Ovvero i due estremi di un diametro intorno al quale gira il cantiere edile. La pianificazione preventiva e a monte del committente o del responsabile dei lavori suo vicario e il documento che ogni datore di lavoro di ogni ditta deve redigere per dimostrare di aver presente quanto stia facendo, e quando stia facendo effettivamente in sicurezza. All’interno i DURC, Pi.M.U.S. per i ponteggi fino alla notifica preliminare non meno cruciale e indispensabile.

Nelle pagine di questa sezione, come nelle altre restanti del sito analizzeremo uno per uno i documenti sopra menzionati e che trovate comodamente elencati nei nostri menu. Descritti citando il testo di riferimento attualmente in auge nella normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro il D.lgs 81/08. Con richiami testuali quindi che illustrano direttamente le intenzioni del legislatore e l’effettiva consistenza della legge. Richiami integrati dalla relazione da noi segnalata che ogni documento avrà con i protagonisti e con le esigenze della vita di cantiere, anch’essi descritti sul nostro sito.

Nel cantiere quindi nulla può essere lasciato al caso. Dal più piccolo segnale luminoso ai bagni pubblici fino ad arrivare ai DPI. Ogni dettaglio deve essere curato, ogni lavoratore con particolari mansioni come ad esempio quelle del RSPP o del RLS deve essere formato adeguatamente e pronto a svolgere al meglio la propria mansione. Ogni presenza e ogni accadimento deve essere pianificato e previsto, quindi riscontrato nel tempo e annotato.

Pubblichiamo in questa sezione profili si spera comprensibili ed esaustivi di ogni documento necessario in cantiere, richiamando per ognuno di essi la relazione con la figura professionale confacente e se opportuno con la consulenza adatta che saremmo in grado di offrire.



PSC


Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è il documento che si trova al vertice della piramide strutturale e gerarchica sulla quale si organizza il cantiere. È il testo principe, il primo dal quale discendono poi le attività lavorative, i POS di ogni azienda affidataria e di ogni azienda esecutrice. Il documento insomma che dopo una corretta valutazione e stima dei rischi e delle misure preventive adatte assurge a riferimento indispensabile per ogni figura professionale presente in cantiere. È la chiave di volta dei cantieri temporanei o mobili, il testo di riferimento per la sicurezza sul lavoro. In questo modo viene definito dal Testo unico sulla sicurezza D.lgs 81/08 nel suo articolo 100:

“Una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV”.

Il PSC viene redatto in fase di progettazione dell’opera o comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte per l’appalto. Viene redatto dalCoordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o in alcuni casi dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Verificare. È parte integrante della gara d’appalto, prescinde quindi l’esecuzione dell’opera, la anticipa e ne pianifica la sicurezza fin nelle fasi dell’assegnazione dei lavori alle ditte che ne hanno ottenuto il diritto. Il PSC deve essere poi punto di riferimento nella messa in opera per il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Lo stesso Coordinatore per la sicurezza in esecuzione è deputato secondo il Testo unico in alcuni casi al completamento della stesura del PSC. Sono i casi in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, ditte con i dati delle quali deve provvedere a terminare il documento.

Redigere un PSC



Il Piano di sicurezza e coordinamento deve contenere in base all’Allegato XV del Testo unico almeno i seguenti elementi:


a) l’identificazione e la descrizione dell’opera;
b) l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, conriferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive,le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale,
f) le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi,g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, e i numeri di emergenza
i) la durata prevista di tutte lavorazioni la stima dei costi della sicurezza.

In riferimento all’area di cantiere: caratteristiche dell’area di cantiere ,fattori esterni che comportano rischi per il cantiere.

In riferimento all’organizzazione:

a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) i servizi igienico-assistenziali;
c) la viabilità principale di cantiere;
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102;
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c);
h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.

Deve inoltre essere approntato dal Coordinato per la progettazione suddividendo i rischi per ogni singola lavorazione, a ogni singola area e a ogni singola eventuale interferenza. Ogni rischio possibile per ogni micro area deve essere annoverato, dal rischio rumore fino al rischio caduta dall’alto. Devono essere perfettamente indicate le scelte progettuali e le misure di coordinamento, con attenzione particolare al rischio interferenza, rischio per il quale: 2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni,anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. La stessa cronologia e le relativa modalità di verifica devono essere integrate in dettaglio dal Coordinatore per l’esecuzione una volta consultate tutte le imprese esecutrici.


Contenuti del Pi.M.U.S. obbligatorio nell’allestimento di ponteggi


Nel caso in cui il cantiere preveda l’utilizzo di ponteggi il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro prevede la redazione obbligatoria e insindacabile di un documento che certifichi la pianificazione corretta conscia e in sicurezza dell’allestimento e del conseguente smontaggio. Si tratta del Pi.M.U.S.

“Art. 136. (Montaggio e smontaggio) – 1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed é messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”.

Il Pi.M.U.S. può essere inteso per facile comprensione come la carta d’identità del ponteggio, il documento che ne testimoni l’efficacia, la presenza, la sicurezza e gli operai che lo popoleranno. Contiene dati riguardanti il luogo di lavoro, il datore di lavoro, la squadra e un disegno esecutivo:
Generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132 (in cui venga presentata la relazione tecnica)
sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;
indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.

Deve inoltre contenere generalmente il progetto del ponteggio, il piano di azione generalizzata, ovvero la planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio, la verifica e le modalità di verifca del piano di appoggio della struttura, modalità di tracciamento del ponteggio, DIP dei lavoratori, strumenti e attrezzi, misure di sicurezza da utilizzare intorno al ponteggio stesso per rendere sicura l’area, ancoraggi, tutti gli accorgimenti adottabili contro la caduta di materiali.

I più una dettagliata illustrazione, “passo dopo passo” corredata con elaborati grafici del montaggio, trasformazione e smontaggio, affiancati dalla descrizione delle regole di sicurezza da applicare. Infine deve rispettare i requisiti corretti riguardante la segnaletica e in particolare le prescrizioni per i segnali luminosi previsti dall’Allegato XXIX del Testo unico e citati nel nostro sito nella pagina riguardante la segnaletica di sicurezza nei cantieri.

Copia del Pi.M.U.S. deve essere esposta e disponibile nei ponteggi.



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